Il Regolamento CE n.1107/2006 del 05 luglio 2006 prescrive che il gestore aeroportuale fissi norme e standard di qualità a garanzia di efficace ed efficiente servizio di assistenza per le persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta (PRM).
Aeroporti di Puglia, in qualità di gestore aeroportuale, attraverso l’impiego di personale specializzato ed adeguatamente formato, nonché attraverso l’applicazione di idonee procedure e la disponibilità di misure infrastrutturali che facilitino l’accesso al servizio, intende porre la massima attenzione alle particolari esigenze delle persone con disabilità e, nello specifico, delle persone a mobilità ridotta, affinché siano loro garantiti i diritti prescritti nel Regolamento citato, nel rispetto degli standard di qualità assunti.
La società AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A., ha la responsabilità di assicurare tale servizio presso gli Aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia.
La verifica del rispetto di tale politica viene effettuata attraverso apposite rilevazioni, controlli oggettivi e audit interni. Attraverso l’applicazione di adeguati metodi e procedure di assistenza resi da personale specializzato, nonché di misure di facilitazione di accesso ai servizi, Aeroporti di Puglia si propone di garantire:
Secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento, per ricevere assistenza, il passeggero potrà richiedere il servizio, alla compagnia aerea con cui effettua la prenotazione del volo con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora del volo pubblicata. Il vettore dovrà prenotare il servizio di assistenza comunicandolo al gestore (AEROPORTI DI PUGLIA) entro 36 ore dalla partenza del volo.
È di esclusiva responsabilità della compagnia aerea effettuare la prenotazione del servizio.
In caso si viaggi con più compagnie aeree, si consiglia di richiedere l’assistenza al vettore con cui si inizia il viaggio, in modo da essere assistiti per tutte le tratte del viaggio o nel corso dei transiti. È necessario accertarsi che il grado effettivo di diversa abilità del passeggero sia segnalato per tutte le tratte.
Il regolamento impone l’obbligo alla compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) di accettarsi delle prenotazioni dei PRM o di imbarcarli da e per un aeroporto dell’Unione Europea, sempre che l’utente sia in possesso di un biglietto e di una prenotazione.
Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi.
Al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo.
Nel caso di assistenza ai minori con disabilità il personale aeroportuale si atterrà alle stesse procedure previste per gli adulti.
Il Regolamento si applica a:
Il PRM che si reca direttamente al check-in deve presentarsi: